PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 42 testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

      «Art. 42. - (Riposi e permessi in favore dei lavoratori con figli affetti da handicap grave). - 1. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino affetto da handicap in situazione di gravità e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto a quattro ore di riposo giornaliero retribuito.
      2. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino affetto da handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto a sei giorni di permesso mensile. Tali permessi sono fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del mese.
      3. Successivamente al raggiungimento della maggiore età del figlio affetto da handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui al comma 2. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53, tali permessi, fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del mese, spettano a condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che l'assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva.
      4. I riposi e i permessi, ai sensi degli articoli 43 e 44 del presente testo unico, possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio.
      5. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3,

 

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comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della medesima legge, e che abbiano titolo a fruire dei benefìci di cui all'articolo 33, comma 1, del presente testo unico e ai commi 2 e 3 del presente articolo, per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro quindici giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di 50.000 euro annui per il congedo di durata annuale. Tale importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2007, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori non può superare la durata complessiva di quattro anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefìci di cui all'articolo 33, comma 1, del presente testo unico e ai commi 2 e 3 del presente articolo, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 33, commi 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni. I soggetti che usufruiscono dei permessi di cui al presente comma per un periodo continuativo non superiore a sei
 

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mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.
      6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolo spettano anche qualora l'altro genitore non vi abbia diritto».

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.